Note Legali
Codice dell'amministrazione digitale
Ultimo aggiornamento: 26/08/2013
CAD -
Testo vigente dal 21/08/2013
l Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è un Codice, ovvero un corpo organico di disposizioni, che presiede all'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TlC) come strumento privilegiato nei rapporti tra la Pubblica amministrazione e i cittadini italiani. L’introduzione delle tecnologie info-
Alcuni dei principali cambiamenti introdotti dalla riforma del CAD sono di seguito sintetizzati:
Validità dei documenti informatici (art. 22, 23, 23-
Conservazione digitale dei documenti (artt. 43-
Posta elettronica certificata (artt. 6 e 65): la PEC diventa il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare con le PA. I cittadini possono utilizzare la PEC anche come strumento di identificazione, evitando l'uso della firma digitale;
Siti pubblici e trasparenza (art. 54): il nuovo CAD arricchisce il contenuto dei siti istituzionali delle amministrazioni, prevedendo che sugli stessi siano pubblicati, in modo integrale, anche tutti i bandi di concorso. La norma obbliga le PA ad aggiornare i dati e le notizie che per legge devono essere pubblicati sul proprio sito istituzionale. Anche tale aspetto viene considerato ai fini della valutazione dei dirigenti;
Customer satisfaction dei cittadini su Internet (artt. 54 e 63): le PA sono tenute ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio dei propri "clienti" sui servizi online;
Moduli on line (art. 57): le PA hanno l'obbligo di pubblicare online l'elenco dei documenti richiesti per procedimento (moduli e formulari validi) e non possono richiedere l'uso di moduli o formulari che non siano stati pubblicati sul web. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;
Trasmissione delle informazioni via web (art. 58): le PA non possono richiedere informazioni di cui già dispongono. Per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati, le amministrazioni titolari di banche dati predisporranno apposite convenzioni aperte per assicurare l'accessibilità delle informazioni in proprio possesso da parte delle altre amministrazioni;
Comunicazioni tra imprese e amministrazioni (art. 5 bis): la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti (anche a fini statistici) tra imprese e PA (e viceversa) avviene solo utilizzando tecnologie ICT;
Accesso ai servizi in rete (artt. 64 e 65): per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni è possibile utilizzare strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, previa individuazione del soggetto che ne richiede il servizio;
Firme (artt. 1, comma 1, lett. q-
Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi (art. 64): Carte di identità elettronica e Carte nazionale dei servizi valgono ai fini dell'identificazione elettronica;
Pagamenti elettronici (art. 5): il nuovo CAD introduce alcuni strumenti (carte di credito, di debito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile) per consentire alle PA di riscuotere i pagamenti. Inoltre, permette loro di avvalersi di soggetti anche privati per la riscossione;
Protocollo informatico, fascicolo elettronico e tracciabilità (artt. 40-
Open data (artt. 52 e 68): il nuovo CAD mette in primo piano la responsabilità delle PA nell'aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di open government.